Art. 3

Definizioni

In vigore dal 11 dic 2007
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) «Parità di Potere d'Acquisto» («PPA»): i deflatori spaziali e i convertitori valutari che annullano gli effetti delle differenze di livello dei prezzi tra gli Stati membri, consentendo comparazioni in termini di volume tra le componenti del PIL, nonché confronti tra i livelli dei prezzi; b) «Standard di Potere d'Acquisto» («SPA»): l’unità monetaria comune fittizia di riferimento utilizzata nell’Unione europea per esprimere il volume degli aggregati economici allo scopo di effettuare confronti nello spazio, in modo da eliminare le differenze dei livelli di prezzo tra gli Stati membri; c) «prezzi»: i prezzi di acquisto pagati dal consumatore finale; d) «ponderazioni della spesa»: le quote delle componenti della spesa nel PIL a prezzi correnti; e) «posizione di base»: il più basso livello di aggregazione di voci nella ripartizione del PIL per il quale vengono calcolate le parità; f) «voci»: beni o servizi definiti con precisione ai fini della rilevazione dei prezzi; g) «fitti effettivi e fitti imputati»: i fitti effettivi e i fitti imputati nelle accezioni loro attribuite nel regolamento (CE) n. 1722/2005 della Commissione (9); h) «redditi da lavoro dipendente»: i redditi da lavoro dipendente nell’accezione loro attribuita nel regolamento (CE) n. 2223/96; i) «fattori di aggiustamento temporale»: i fattori utilizzati per adeguare i prezzi medi ottenuti al momento dell’indagine ai prezzi medi annuali; j) «fattori di aggiustamento spaziale»: i fattori utilizzati per adeguare i prezzi medi ottenuti in una o più località del territorio economico di uno Stato membro ai prezzi medi nazionali; k) «voci rappresentative»: le voci di spesa sui mercati nazionali che — in termini di spesa relativa totale nell’ambito di una posizione di base — figurano tra le più importanti o sono considerate come le più importanti; l) «indicatori di rappresentatività»: i contrassegni o gli altri indicatori che segnalano le voci selezionate dagli Stati membri come rappresentative; m) «equi-rappresentatività»: la proprietà richiesta per la composizione dell’elenco delle voci di una posizione di base secondo la quale ciascuno Stato membro è in grado di rilevare il prezzo di quel numero di prodotti rappresentativi che è compatibile con l’eterogeneità dei prodotti e dei livelli dei prezzi inclusi nella posizione di base e la sua spesa per la posizione di base; n) «transitività»: la proprietà secondo la quale un confronto diretto tra due Stati membri qualsiasi produce lo stesso risultato di un confronto indiretto attraverso un qualsiasi altro Stato membro; o) «errore»: l’uso di informazioni di base non corrette o un’applicazione inadeguata della procedura di calcolo; p) «anno di riferimento»: l’anno civile cui si riferiscono determinati risultati annuali; q) «fissità»: il mantenimento delle PPA calcolate per il primo gruppo di Stati membri, nei casi in cui i risultati sono calcolati originariamente per un gruppo di Stati membri e successivamente per un più ampio gruppo di Stati membri.
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Definizioni (Art. 3 Regolamento (UE) 2007/1445) — Testo vigente | Portale Normativo