Art. 2

Campo d’applicazione

In vigore dal 11 dic 2007
Campo d’applicazione 1.   Le informazioni di base da fornire sono costituite dai dati necessari per calcolare le PPA e garantirne la qualità. Tali informazioni di base includono prezzi, ponderazioni della spesa del PIL e altri dati specificati all’allegato I. La frequenza minima di raccolta dei dati figura nell'allegato I. Una raccolta di dati più frequente è effettuata soltanto in circostanze eccezionali di cui sia dato conto. 2.   Le PPA sono calcolate con riferimento ai prezzi medi annui nazionali di beni e servizi, utilizzando le informazioni di base relative al territorio economico degli Stati membri come stabilito dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (di seguito denominato «SEC 95»). 3.   Le PPA sono calcolate conformemente alle posizioni di base che figurano all’allegato II, in modo coerente con le connesse classificazioni del PIL definite nel regolamento (CE) n. 2223/96.
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