Art. 8

Rifiuto di ricevere l’atto

In vigore dal 13 nov 2007
Rifiuto di ricevere l’atto 1.   L’organo ricevente informa il destinatario, utilizzando il modulo standard che figura nell’allegato II, della sua facoltà di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o comunicare al momento stesso della notificazione o della comunicazione, oppure inviando l’atto all’organo ricevente entro una settimana qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione in una delle seguenti lingue: a) una lingua compresa dal destinatario; oppure b) la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se lo Stato membro ha più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione. 2.   Se l’organo ricevente è informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l’atto a norma del paragrafo 1, ne informa immediatamente l’organo mittente usando il certificato di cui all’ e gli restituisce la domanda e i documenti di cui si chiede la traduzione. 3.   Ove il destinatario abbia rifiutato di ricevere l’atto a norma del paragrafo 1, è possibile ovviare a tale rifiuto notificando o comunicando al destinatario l’atto accompagnato da una traduzione in una delle lingue di cui al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. In questo caso, la data di notificazione o di comunicazione dell’atto è quella in cui l’atto accompagnato dalla traduzione è notificato o comunicato in conformità della legge dello Stato membro richiesto. Tuttavia, qualora a norma della legge di uno Stato membro un atto vada notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella di notificazione o di comunicazione dell’atto originale, determinata conformemente all’, paragrafo 2. 4.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano alle modalità di trasmissione e di notificazione o di comunicazione di atti giudiziari previsti alla sezione 2. 5.   Ai fini del paragrafo 1, gli agenti diplomatici o consolari, quando la notificazione o la comunicazione è effettuata in conformità dell’, o l’autorità o il soggetto, quando la notificazione o la comunicazione è effettuata in conformità dell’, informano il destinatario della sua facoltà di rifiutare di ricevere l’atto e che qualsiasi atto rifiutato deve essere inviato rispettivamente a quegli agenti o a quella autorità o soggetto.
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