Art. 6
Ricezione dell’atto da parte dell’organo ricevente
In vigore dal 13 nov 2007
Ricezione dell’atto da parte dell’organo ricevente
1. Alla ricezione dell’atto l’organo ricevente trasmette al più presto, con i mezzi più rapidi e comunque entro sette giorni dalla ricezione, una ricevuta all’organo mittente, usando il modulo standard che figura nell’allegato I.
2. Se non può dar seguito alla domanda di notificazione o di comunicazione a causa dello stato delle informazioni o dei documenti trasmessi, l’organo ricevente si mette in contatto il più rapidamente possibile con l’organo mittente per ottenere le informazioni o i documenti mancanti.
3. Se la domanda di notificazione o di comunicazione esula in maniera manifesta dal campo di applicazione del presente regolamento o se il mancato rispetto di requisiti di forma prescritti rende impossibile la notificazione o la comunicazione, la domanda e i documenti trasmessi vengono restituiti all’organo mittente non appena ricevuti, unitamente all’avviso di restituzione contenuto nel modulo standard che figura nell’allegato I.
4. L’organo ricevente che ha ricevuto un atto per la cui notificazione o comunicazione non ha competenza territoriale lo ritrasmette, unitamente alla domanda, all’organo ricevente territorialmente competente del medesimo Stato membro se la domanda soddisfa le condizioni di cui all’, paragrafo 3, e ne informa l’organo mittente usando il modulo standard che figura nell’allegato I. L’organo ricevente territorialmente competente informa l’organo mittente del ricevimento dell’atto, secondo le disposizioni del paragrafo 1.
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