Art. 4
Trasmissione degli atti
In vigore dal 13 nov 2007
Trasmissione degli atti
1. Gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente e nel più breve tempo possibile tra gli organi designati a norma dell’.
2. La trasmissione di atti, domande, attestati, ricevute, certificati e di qualsiasi altro documento tra gli organi mittenti e riceventi può essere effettuata con qualsiasi mezzo appropriato, a condizione che il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme a quello del documento spedito e che tutte le indicazioni in esso contenute siano facilmente comprensibili.
3. L’atto da trasmettere è corredato di una domanda redatta usando il modulo standard che figura nell’allegato I. Il modulo è compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest’ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui l’atto deve essere notificato o comunicato ovvero in un’altra lingua che lo Stato membro abbia dichiarato di poter accettare. Ogni Stato membro indica la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il modulo.
4. Gli atti e tutti i documenti trasmessi sono esonerati dalla legalizzazione o da altre formalità equivalenti.
5. L’organo mittente, quando desidera che gli venga restituito un esemplare dell’atto corredato del certificato di cui all’, trasmette l’atto da notificare o da comunicare in due esemplari.
Storico versioni
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