Art. 10

Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato

In vigore dal 13 nov 2007
Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato 1.   Quando le formalità relative alla notificazione o alla comunicazione dell’atto sono state espletate, è inoltrato all’organo mittente un certificato del loro espletamento, redatto utilizzando il modulo standard di cui all’allegato I. Ove si applichi l’, paragrafo 5, il certificato è corredato di una copia dell’atto notificato o comunicato. 2.   Il certificato è compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro mittente o in un’altra lingua che detto Stato abbia dichiarato di poter accettare. Ciascuno Stato membro indica la o le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il modulo.
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