Art. 12

Trasmissione per via consolare o diplomatica

In vigore dal 13 nov 2007
Trasmissione per via consolare o diplomatica Ciascuno Stato membro ha la facoltà, in circostanze eccezionali, di ricorrere alla via consolare o diplomatica per trasmettere atti giudiziari a scopo di notificazione o comunicazione agli organi e alle autorità di un altro Stato membro designati a norma degli o 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1393:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo