Art. 12
Trasmissione per via consolare o diplomatica
In vigore dal 13 nov 2007
Trasmissione per via consolare o diplomatica
Ciascuno Stato membro ha la facoltà, in circostanze eccezionali, di ricorrere alla via consolare o diplomatica per trasmettere atti giudiziari a scopo di notificazione o comunicazione agli organi e alle autorità di un altro Stato membro designati a norma degli o 3.
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