Art. 14
Notificazione o comunicazione tramite i servizi postali
In vigore dal 13 nov 2007
Notificazione o comunicazione tramite i servizi postali
Ciascuno Stato membro ha facoltà di notificare o comunicare atti giudiziari alle persone residenti in un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente.
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