Art. 15
Notificazione o comunicazione diretta
In vigore dal 13 nov 2007
Notificazione o comunicazione diretta
Chiunque abbia un interesse in un procedimento giudiziario può notificare o comunicare atti direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone competenti dello Stato membro richiesto, sempre che questo tipo di notificazione o di comunicazione diretta sia ammessa dalla legge di quello Stato membro.
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