Art. 17

Misure d’applicazione

In vigore dal 13 nov 2007
Misure d’applicazione Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento inerenti all’aggiornamento o alla modifica tecnica dei moduli standard di cui agli allegati I e II sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
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