Art. 17
Misure d’applicazione
In vigore dal 13 nov 2007
Misure d’applicazione
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento inerenti all’aggiornamento o alla modifica tecnica dei moduli standard di cui agli allegati I e II sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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