Art. 16

Trasmissione

In vigore dal 13 nov 2007
Trasmissione Gli atti extragiudiziali possono essere trasmessi ai fini della notificazione o della comunicazione in un altro Stato membro, a norma delle disposizioni del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1393:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo