Art. 2
Organi mittenti e riceventi
In vigore dal 13 nov 2007
Organi mittenti e riceventi
1. Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o altri soggetti, di seguito denominati «organi mittenti», competenti per trasmettere gli atti giudiziari o extragiudiziali che devono essere notificati o comunicati in un altro Stato membro.
2. Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o altri soggetti, di seguito denominati «organi riceventi», competenti per ricevere gli atti giudiziari o extragiudiziali provenienti da un altro Stato membro.
3. Ciascuno Stato membro può designare un unico organo mittente e un unico organo ricevente ovvero un unico organo incaricato delle due funzioni. Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più organi. La designazione è valida per un periodo di cinque anni e può essere rinnovata ogni cinque anni.
4. Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
i nominativi e gli indirizzi degli organi riceventi di cui ai paragrafi 2 e 3;
b)
la rispettiva competenza territoriale;
c)
i mezzi a loro disposizione per la ricezione degli atti;
d)
le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I.
Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche di tali informazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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