Art. 11
Spese di notificazione o di comunicazione
In vigore dal 13 nov 2007
Spese di notificazione o di comunicazione
1. La notificazione o la comunicazione degli atti giudiziari provenienti da un altro Stato membro non può dar luogo al pagamento o al rimborso di tasse o spese per i servizi dello Stato membro richiesto.
2. Il richiedente è tuttavia tenuto a pagare o rimborsare le spese derivanti:
a)
dall’intervento di un ufficiale giudiziario o di un soggetto competente secondo la legge dello Stato membro richiesto;
b)
dal ricorso a una particolare forma di notificazione o comunicazione.
Le spese derivanti dall’intervento di un ufficiale giudiziario o di un soggetto competente in base alla legge dello Stato membro richiesto corrispondono a un diritto forfettario unico, il cui importo è fissato preventivamente da quello Stato membro nel rispetto dei principi di proporzionalità e di non discriminazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’importo del diritto forfettario unico.
Storico versioni
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