Art. 9

Data della notificazione o della comunicazione

In vigore dal 13 nov 2007
Data della notificazione o della comunicazione 1.   Fatto salvo il disposto dell’, la data della notificazione o della comunicazione, effettuata a norma dell’, è quella in cui l’atto è stato notificato o comunicato secondo la legge dello Stato membro richiesto. 2.   Se tuttavia, a norma della legge di uno Stato membro, un atto deve essere notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella fissata dalla legge di quello Stato membro. 3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano alle modalità di trasmissione e di notificazione o di comunicazione di atti giudiziari previste alla sezione 2.
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