Art. 7

Notificazione o comunicazione dell’atto

In vigore dal 13 nov 2007
Notificazione o comunicazione dell’atto 1.   L’organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell’atto secondo la legge dello Stato membro richiesto, oppure secondo una modalità particolare richiesta dall’organo mittente, purché tale modalità sia compatibile con la legge di quello Stato membro. 2.   L’organo ricevente prende tutte le misure necessarie per notificare o comunicare l’atto nel più breve tempo possibile, e comunque entro un mese dalla ricezione. Ove non sia stato possibile procedere alla notificazione o alla comunicazione entro un mese dalla ricezione, l’organo ricevente: a) ne informa immediatamente l’organo mittente usando il certificato contenuto nel modulo standard che figura nell’allegato I, compilato secondo il disposto dell’, paragrafo 2; e b) continua ad adottare tutte le misure necessarie per la notificazione o la comunicazione, salvo diversa indicazione dell’organo mittente, quando la notificazione o la comunicazione sembra possibile entro un termine ragionevole.
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