Art. 5
Traduzione dell’atto
In vigore dal 13 nov 2007
Traduzione dell’atto
1. Il richiedente è informato dall’organo mittente a cui consegna l’atto per la trasmissione che il destinatario può rifiutare di ricevere l’atto se non è compilato in una delle lingue di cui all’.
2. Il richiedente sostiene le eventuali spese di traduzione prima della trasmissione dell’atto, fatta salva un’eventuale decisione successiva del giudice o dell’autorità competente sull’addebito di tale spesa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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