Art. 3
Autorità centrale
In vigore dal 13 nov 2007
Autorità centrale
Ciascuno Stato membro designa un’autorità centrale incaricata:
a)
di fornire informazioni agli organi mittenti;
b)
di ricercare soluzioni in caso di difficoltà durante la trasmissione di atti ai fini della notificazione o della comunicazione;
c)
di trasmettere in casi eccezionali, su richiesta di un organo mittente, una domanda di notificazione o di comunicazione al competente organo ricevente.
Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più autorità centrali.
Storico versioni
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