Art. 3

Autorità centrale

In vigore dal 13 nov 2007
Autorità centrale Ciascuno Stato membro designa un’autorità centrale incaricata: a) di fornire informazioni agli organi mittenti; b) di ricercare soluzioni in caso di difficoltà durante la trasmissione di atti ai fini della notificazione o della comunicazione; c) di trasmettere in casi eccezionali, su richiesta di un organo mittente, una domanda di notificazione o di comunicazione al competente organo ricevente. Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più autorità centrali.
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