Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 13 nov 2007
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri («acta iure imperii»).
2. Il presente regolamento non si applica quando non è noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l’atto.
3. Ai fini del presente regolamento per «Stato membro» si intende ogni Stato membro eccetto la Danimarca.
Storico versioni
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