Art. 24
Riesame
In vigore dal 13 nov 2007
Riesame
Entro il 1o giugno 2011, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione del presente regolamento, con particolare riguardo all’efficacia degli organi designati a norma dell’ e all’applicazione pratica dell’, lettera c), e dell’. Tale relazione è eventualmente corredata di proposte intese ad adeguare il presente regolamento all’evolversi dei sistemi di notificazione.
Storico versioni
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