Art. 23

Comunicazione e pubblicazione

In vigore dal 13 nov 2007
Comunicazione e pubblicazione 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui agli . Gli Stati membri comunicano alla Commissione se, in conformità della legge nazionale, un documento deve essere notificato o comunicato entro un dato termine, come indicato all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 2. 2.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1, eccetto gli indirizzi e altri estremi degli organi riceventi e mittenti e delle autorità centrali, e la rispettiva competenza territoriale. 3.   La Commissione elabora e aggiorna a intervalli regolari un manuale contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, da rendere disponibile elettronicamente, specie attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.
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