Art. 22

Tutela delle informazioni trasmesse

In vigore dal 13 nov 2007
Tutela delle informazioni trasmesse 1.   Le informazioni, in particolare i dati personali, trasmesse ai sensi del presente regolamento possono essere utilizzate dall’organo ricevente soltanto per lo scopo per il quale sono state trasmesse. 2.   Gli organi riceventi assicurano la riservatezza di tali informazioni secondo la legge dello Stato membro richiesto. 3.   I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano le norme nazionali che attribuiscono agli interessati il diritto di essere informati sull’uso delle informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento. 4.   Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.
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