Art. 20

Rapporto con accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri

In vigore dal 13 nov 2007
Rapporto con accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri 1.   Per le materie rientranti nel suo campo di applicazione, il presente regolamento prevale sulle disposizioni contenute negli accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri, in particolare l’articolo IV del protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles del 1968 e la convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965. 2.   Il presente regolamento non osta a che singoli Stati membri concludano o lascino in vigore accordi o intese con esso compatibili volti ad accelerare o a semplificare ulteriormente la trasmissione degli atti. 3.   Gli Stati membri inviano alla Commissione: a) copia degli accordi o intese di cui al paragrafo 2 conclusi tra gli Stati membri nonché progetti di tali accordi o intese che intendono concludere; e b) qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o intese.
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