Art. 10

Organizzazioni riconosciute

In vigore dal 8 nov 2007
Organizzazioni riconosciute 1.   Quando decide di delegare a un’organizzazione riconosciuta lo svolgimento dei controlli regolamentari di sicurezza o degli esami di sicurezza ai sensi dell’, paragrafo 2, l’autorità di vigilanza nazionale si assicura che i criteri applicati ai fini della selezione dell’organizzazione fra quelle riconosciute ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 550/2004 includano quanto segue: a) l’organizzazione riconosciuta ha già maturato esperienza in materia di valutazione della sicurezza di entità aeronautiche; b) l’organizzazione riconosciuta non partecipa simultaneamente alle attività interne nell’ambito dei suoi sistemi di gestione della sicurezza o della qualità; c) tutto il personale che partecipa alla realizzazione dei controlli regolamentari di sicurezza o degli esami di sicurezza è debitamente formato e qualificato a tal fine e soddisfa i criteri di qualificazione esposti all’, paragrafo 3, del presente regolamento. 2.   L’organizzazione riconosciuta accetta la possibilità di essere sottoposta a controllo da parte dell’autorità di vigilanza nazionale o di qualsiasi altro organismo che agisce per conto di quest’ultima. 3.   Le autorità nazionali di vigilanza tengono un registro delle organizzazioni riconosciute incaricate di effettuare controlli regolamentari di sicurezza o esami di sicurezza per loro conto. I registri devono comprovare il rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
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