Art. 3
Funzione di sorveglianza della sicurezza
In vigore dal 8 nov 2007
Funzione di sorveglianza della sicurezza
1. Le autorità nazionali di vigilanza esercitano la sorveglianza della sicurezza nell’ambito del loro compito di supervisione delle norme applicabili ai servizi di navigazione aerea nonché all’ATFM e all’ASM, allo scopo di verificare che dette attività siano fornite in modo sicuro e che siano rispettate le norme di sicurezza e le relative misure di esecuzione.
2. In occasione della conclusione di un accordo riguardante la supervisione delle organizzazioni che operano nei blocchi funzionali di spazio aereo che si estendono nello spazio aereo di responsabilità di più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati individuano e attribuiscono le responsabilità in materia di sorveglianza della sicurezza in modo che:
a)
siano chiaramente individuati specifici responsabili dell’attuazione di ciascuna disposizione del presente regolamento;
b)
gli Stati membri abbiano una visione completa dei meccanismi di sorveglianza della sicurezza e dei loro risultati.
Gli Stati membri rivedono periodicamente l’accordo e le sue modalità pratiche d’attuazione alla luce in particolare delle prestazioni ottenute in materia di sicurezza.
Storico versioni
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