Art. 2

Definizioni

In vigore dal 8 nov 2007
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 549/2004. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 1) «misura correttiva»: è una misura volta a eliminare la causa della mancata conformità riscontrata; 2) «sistema funzionale»: è la combinazione di sistemi, procedure e risorse umane organizzate finalizzata all’assolvimento di una funzione nel contesto della gestione del traffico aereo; 3) «organizzazione»: è il prestatore di servizi di navigazione aerea, o l’organismo che provvede alla gestione del flusso di traffico aereo o alla gestione dello spazio aereo; 4) «processo»: è la serie di attività correlate o interagenti attraverso la quale i fattori in ingresso (input) sono trasformati in elementi in uscita (output); 5) «dimostrazione di sicurezza»: è la dimostrazione e la prova che una modifica proposta del sistema funzionale può essere attuata nel contesto degli obiettivi o delle norme stabiliti dal quadro normativo vigente, in modo compatibile con le norme di sicurezza; 6) «istruzione di sicurezza»: è un documento rilasciato o adottato da un’autorità di vigilanza nazionale, che impone l’adozione di misure da eseguire su un sistema funzionale al fine di ripristinare la sicurezza, quando sia comprovato che in caso contrario la sicurezza aerea potrebbe risultarne compromessa; 7) «obiettivo di sicurezza»: è la dichiarazione qualitativa e quantitativa che definisce la frequenza o probabilità massima di eventi pericolosi; 8) «controllo regolamentare di sicurezza»: è l’esame sistematico e indipendente condotto da un’autorità di vigilanza nazionale, o per conto di tale autorità, al fine di accertare che tutte le misure connesse con la sicurezza, con riferimento ai processi e ai relativi risultati, a prodotti o a servizi, o alcune di esse sono conformi alle disposizioni in materia di sicurezza, sono attuate in modo efficace e sono idonee a raggiungere i risultati previsti; 9) «norme di sicurezza»: sono le norme stabilite dalla regolamentazione comunitaria o dalla normativa nazionale e applicabili alla fornitura di servizi di navigazione aerea o all’esercizio delle funzioni ATFM e ASM, con riferimento alla competenza tecnica e operativa e all’idoneità a fornire questi servizi ed esercitare queste funzioni, alla gestione della loro sicurezza, nonché ai sistemi, ai rispettivi componenti e alle procedure connesse; 10) «requisito di sicurezza»: è un dispositivo atto a ridurre il rischio, definito dalla strategia di riduzione del rischio per il conseguimento di un determinato obiettivo di sicurezza, compresi i requisiti organizzativi, operativi, procedurali, funzionali, di rendimento e interoperabilità o le caratteristiche del contesto ambientale; 11) «verifica»: è la conferma, dietro presentazione di prove oggettive, dell’ottemperanza a determinate disposizioni.
Storico versioni

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