Art. 4
Monitoraggio delle prestazioni in materia di sicurezza
In vigore dal 8 nov 2007
Monitoraggio delle prestazioni in materia di sicurezza
1. Le autorità nazionali di vigilanza provvedono a monitorare e valutare periodicamente i livelli di sicurezza raggiunti al fine di verificare il rispetto delle norme di sicurezza applicabili nei blocchi di spazio aereo di loro competenza.
2. Le autorità nazionali di vigilanza utilizzano i risultati del monitoraggio della sicurezza in particolare per individuare i settori nei quali è necessario effettuare in modo prioritario una verifica del rispetto delle norme di sicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1315:oj#art-4