Art. 6

Controlli regolamentari di sicurezza

In vigore dal 8 nov 2007
Controlli regolamentari di sicurezza 1.   Le autorità nazionali di vigilanza, o le organizzazioni riconosciute che agiscono per loro conto, conducono controlli regolamentari di sicurezza. 2.   I controlli regolamentari di sicurezza di cui al paragrafo 1: a) forniscono alle autorità nazionali di vigilanza prova della conformità alle norme di sicurezza e alle relative misure di esecuzione, valutando la necessità di un intervento migliorativo o correttivo; b) sono effettuati indipendentemente dalle attività di audit interno condotte dall’organizzazione interessata nell’ambito dei suoi sistemi di gestione della sicurezza o della qualità; c) sono effettuati da controllori qualificati conformemente ai requisiti di cui all’; d) si applicano a tutti o taluni degli elementi delle misure di esecuzione, nonché ai processi, ai prodotti o ai servizi; e) servono a determinare se: i) le misure di esecuzione sono conformi alle norme di sicurezza; ii) gli interventi attuati sono conformi alle misure di esecuzione; iii) i risultati degli interventi attuati corrispondono ai risultati attesi dalle misure di esecuzione; f) portano alla correzione di qualsiasi mancata conformità riscontrata ai sensi dell’. 3.   Nell’ambito del programma di ispezioni previsto dall’ del regolamento (CE) n. 2096/2005, le autorità nazionali di vigilanza stabiliscono e aggiornano almeno ogni anno il programma di controlli regolamentari di sicurezza al fine di: a) contemplare tutti i settori che possono potenzialmente dar adito a preoccupazioni concernenti la sicurezza, concentrando l’attenzione sui settori nei quali sono stati riscontrati dei problemi; b) contemplare tutte le organizzazioni e servizi che operano sotto la supervisione dell’autorità di vigilanza nazionale; c) garantire che i controlli siano effettuati in modo adeguato al livello di rischio rappresentato dalle attività delle organizzazioni; d) garantire che sia effettuato un numero sufficiente di controlli su un periodo di due anni in modo da accertare se tutte le organizzazioni interessate rispettano le norme di sicurezza applicabili in tutti i settori pertinenti del sistema funzionale; e) dare seguito all’attuazione delle misure correttive. 4.   Le autorità nazionali di vigilanza possono decidere di modificare il campo d’applicazione dei controlli già pianificati e prevedere controlli supplementari quando ciò risulti necessario. 5.   Le autorità nazionali di vigilanza decidono quali disposizioni, elementi, servizi, prodotti, locali e attività devono essere oggetto di controllo entro un determinato arco temporale. 6.   Le constatazioni e le mancate conformità riscontrate sono documentate. Queste ultime sono sostenute da prove e definite in riferimento alle norme di sicurezza e alle relative misure di esecuzione, rispetto alle quali il controllo è stato condotto. È redatta una relazione sul controllo effettuato, che comprende i dettagli delle mancate conformità riscontrate.
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