Art. 9
Procedura di revisione delle modifiche proposte
In vigore dal 8 nov 2007
Procedura di revisione delle modifiche proposte
1. L’autorità di vigilanza nazionale esamina le dimostrazioni di sicurezza relative ai nuovi sistemi funzionali o alle modifiche che un’organizzazione propone di apportare a sistemi funzionali esistenti quando:
a)
a seguito di una valutazione della gravità effettuata conformemente all’allegato II, punto 3.2.4, del regolamento (CE) n. 2096/2005, si stabilisce una classe di gravità 1 o 2 per le conseguenze potenziali degli eventi pericolosi individuati; o
b)
l’attuazione delle modifiche richiede l’introduzione di nuove norme per il settore dell’aviazione.
Se l’autorità di vigilanza nazionale stabilisce che sia necessario un esame nelle situazioni non contemplate alle lettere a) e b) essa notifica all’organizzazione la sua decisione di effettuare un esame di sicurezza della modifica notificata.
2. L’esame è commensurato al livello di rischio rappresentato dal nuovo sistema funzionale o dalla modifica da apportare a sistemi funzionali esistenti.
L’esame:
a)
fa ricorso a procedure documentate;
b)
è sostenuto da una documentazione specificamente concepita per fornire al personale addetto alla sorveglianza della sicurezza gli orientamenti necessari per l’assolvimento delle sue funzioni;
c)
tiene conto degli obiettivi di sicurezza, delle norme di sicurezza e delle altre condizioni in materia di sicurezza connesse con la modifica prevista, che sono stati individuati:
i)
nelle dichiarazioni CE di verifica dei sistemi;
ii)
nelle dichiarazioni CE di conformità o idoneità all’uso di componenti; oppure
iii)
nella documentazione relativa alla valutazione e alla riduzione dei rischi, stabilita conformemente alle norme di sicurezza applicabili;
d)
stabilisce le condizioni di sicurezza supplementari relative all’attuazione della modifica;
e)
valuta l’accettabilità delle dimostrazioni di sicurezza presentate, tenendo conto dei seguenti aspetti:
i)
l’individuazione degli eventi pericolosi;
ii)
la coerenza dell’attribuzione in classi di gravità;
iii)
la validità degli obiettivi di sicurezza;
iv)
la validità, l’efficacia e la fattibilità delle norme di sicurezza e di qualsiasi altra condizione di sicurezza stabilita;
v)
la dimostrazione che gli obiettivi di sicurezza, le norme di sicurezza e le altre condizioni in materia di sicurezza siano rispettati in modo continuativo:
vi)
la dimostrazione che il processo utilizzato per elaborare le dimostrazioni di sicurezza risponde alle norme di sicurezza applicabili;
f)
verifica i processi applicati dalle organizzazioni per elaborare le dimostrazioni di sicurezza in relazione al nuovo sistema funzionale o alle modifiche che intendono apportare ai sistemi funzionali esistenti;
g)
stabilisce se sia necessaria una verifica della continuità della conformità;
h)
include qualsiasi attività di coordinamento con le autorità responsabili della sorveglianza della sicurezza della navigabilità aerea e delle operazioni di volo che risulti necessaria;
i)
provvede a notificare l’accettazione, eventualmente subordinata a condizioni, o il rifiuto, debitamente motivato, delle modifiche prese in esame.
3. L’introduzione della modifica oggetto dell’esame è subordinata alla sua accettazione da parte dell’autorità di vigilanza nazionale.
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