Art. 12
Istruzioni di sicurezza
In vigore dal 8 nov 2007
Istruzioni di sicurezza
1. L’autorità di vigilanza nazionale pubblica istruzioni in materia di sicurezza quando ha constatato l’esistenza, nell’ambito di un sistema funzionale, di una condizione atta a compromettere la sicurezza e che richiede una reazione immediata.
2. Le istruzioni di sicurezza sono trasmesse alle organizzazioni interessate e contengono, almeno, le informazioni seguenti:
a)
l’individuazione della condizione che potrebbe compromettere la sicurezza;
b)
l’individuazione del sistema funzionale interessato;
c)
le misure che si rendono necessarie e la loro giustificazione;
d)
il termine entro il quale gli interventi necessari sono effettuati per conformarsi alla direttiva sulla sicurezza;
e)
la data d’entrata in vigore.
3. L’autorità di vigilanza nazionale trasmette una copia delle istruzioni di sicurezza alle altre autorità nazionali di vigilanza interessate, in particolare a quelle che partecipano alla sorveglianza della sicurezza del sistema funzionale nonché, come opportuno, alla Commissione, all’Agenzia europea della sicurezza aerea (EASA) e a Eurocontrol.
4. L’autorità di vigilanza nazionale verifica il rispetto delle istruzioni di sicurezza applicabili.
Storico versioni
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