Art. 13

Registri della sorveglianza della sicurezza

In vigore dal 8 nov 2007
Registri della sorveglianza della sicurezza Le autorità nazionali di vigilanza conservano e mantengono l’accesso ad appositi registri concernenti i processi attuati ai fini della sorveglianza della sicurezza, comprese le relazioni di tutti i controlli regolamentari di sicurezza e altre registrazioni nel campo della sicurezza relative ai certificati, alle designazioni, alla sorveglianza della sicurezza delle modifiche apportate, alle istruzioni di sicurezza e al ricorso a organizzazioni riconosciute.
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Registri della sorveglianza della sicurezza (Art. 13 Regolamento (UE) 2007/1315) — Testo vigente | Portale Normativo