Art. 13
Registri della sorveglianza della sicurezza
In vigore dal 8 nov 2007
Registri della sorveglianza della sicurezza
Le autorità nazionali di vigilanza conservano e mantengono l’accesso ad appositi registri concernenti i processi attuati ai fini della sorveglianza della sicurezza, comprese le relazioni di tutti i controlli regolamentari di sicurezza e altre registrazioni nel campo della sicurezza relative ai certificati, alle designazioni, alla sorveglianza della sicurezza delle modifiche apportate, alle istruzioni di sicurezza e al ricorso a organizzazioni riconosciute.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1315:oj#art-13