Art. 15
Scambio di informazioni tra le autorità nazionali di vigilanza
In vigore dal 8 nov 2007
Scambio di informazioni tra le autorità nazionali di vigilanza
Le autorità nazionali di vigilanza adottano disposizioni per garantire una stretta cooperazione ai sensi dell’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 550/2004 e scambiano tutte le informazioni utili a garantire la sorveglianza della sicurezza di tutte le organizzazioni che forniscono servizi o svolgono funzioni di dimensione transfrontaliera.
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