Art. 14

Relazioni sulla sorveglianza della sicurezza

In vigore dal 8 nov 2007
Relazioni sulla sorveglianza della sicurezza 1.   L’autorità di vigilanza nazionale redige una relazione annuale sulla sorveglianza della sicurezza nella quale illustra le misure adottate in applicazione del presente regolamento e contenente altresì informazioni sulle questioni seguenti: a) la struttura organizzativa e le procedure dell’autorità di vigilanza nazionale; b) lo spazio aereo posto sotto la responsabilità dello Stato membro che ha istituito o designato l’autorità di vigilanza nazionale e le organizzazioni che rientrano nell’ambito di sorveglianza di quest’ultima; c) le organizzazioni riconosciute incaricate di effettuare i controlli regolamentari di sicurezza; d) gli esistenti livelli di risorse dell’autorità; e) qualsiasi problema di sicurezza individuato attraverso i processi di sorveglianza della sicurezza attuati dall’autorità di vigilanza nazionale. 2.   Gli Stati membri si avvalgono delle relazioni presentate dalle autorità nazionali di vigilanza ai fini dell’elaborazione della relazione annuale da trasmettere alla Commissione ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 549/2004. 3.   La relazione annuale sulla sorveglianza della sicurezza è messa a disposizione degli Stati membri interessati, nel caso di blocchi di spazio aereo funzionali, nonché dei programmi o delle attività condotti in applicazione di accordi internazionali al fine di monitorare o controllare l’esecuzione della sorveglianza della sicurezza dei servizi di navigazione aerea, dell’ATFM e dell’ASM.
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