Art. 11
Capacità di sorveglianza della sicurezza
In vigore dal 8 nov 2007
Capacità di sorveglianza della sicurezza
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di vigilanza dispongano della capacità necessaria per garantire la sorveglianza della sicurezza di tutte le organizzazioni che operano sotto la loro supervisione, comprese le risorse sufficienti per dare esecuzione alle misure definite nel presente regolamento.
2. Le autorità nazionali di vigilanza effettuano e aggiornano, ogni due anni, una valutazione delle risorse umane necessarie all’esercizio delle loro funzioni di sorveglianza della sicurezza, basate sull’analisi dei processi previsti dal presente regolamento e sulla loro applicazione.
3. Le autorità nazionali di vigilanza assicurano che tutte le persone che partecipano ad attività di sorveglianza della sicurezza siano competenti a svolgere le funzioni loro assegnate. A questo proposito:
a)
definiscono e documentano il tipo di istruzione, di addestramento, le conoscenze tecniche e/o operative, l’esperienza e le qualificazioni necessarie per espletare le mansioni di ciascun incarico coinvolto nelle attività di sorveglianza della sicurezza nell’ambito della loro struttura;
b)
si assicurano che le persone che partecipano alle attività di sorveglianza della sicurezza nell’ambito della loro struttura ricevano una formazione specifica;
c)
provvedono a che il personale incaricato di effettuare controlli regolamentari di sicurezza, in particolare il personale di controllo delle organizzazioni riconosciute, soddisfi i criteri di qualificazione specifici stabiliti dall’autorità di vigilanza nazionale. Tali criteri riguardano:
i)
la conoscenza e la comprensione delle prescrizioni relative ai servizi di navigazione aerea, alla gestione del flusso di traffico aereo nonché all’ATFM e all’ASM, rispetto alle quali possono essere effettuati controlli regolamentari di sicurezza;
ii)
l’utilizzo delle tecniche di valutazione;
iii)
le competenze necessarie per la gestione di un controllo;
iv)
la dimostrazione della competenza dei controllori mediante valutazione o altri mezzi accettabili.
Storico versioni
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