Art. 8

Sorveglianza della sicurezza delle modifiche apportate ai sistemi funzionali

In vigore dal 8 nov 2007
Sorveglianza della sicurezza delle modifiche apportate ai sistemi funzionali 1.   All’atto di decidere se apportare al proprio sistema funzionale una modifica relativa alla sicurezza, le organizzazioni applicano esclusivamente le procedure accettate dalla rispettiva autorità di vigilanza nazionale. Nel caso di prestatori di servizi del traffico aereo e di prestatori di servizi di comunicazione, di navigazione o di sorveglianza, l’accettazione delle citate procedure da parte dell’autorità di vigilanza nazionale avviene nell’ambito del regolamento (CE) n. 2096/2005. 2.   Le organizzazioni notificano alla rispettiva autorità di vigilanza nazionale tutte le modifiche in materia di sicurezza che sono state programmate. Le autorità nazionali di vigilanza stabiliscono a tal fine adeguate procedure amministrative conformemente al diritto nazionale. 3.   Salvo i casi in cui si applica l’, le organizzazioni possono dare esecuzione alle modifiche notificate in applicazione delle procedure di cui al paragrafo 1.
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