Art. 7
Misure correttive
In vigore dal 8 nov 2007
Misure correttive
1. L’autorità di vigilanza nazionale comunica le conclusioni del controllo all’organizzazione oggetto dello stesso e chiede simultaneamente che siano adottate misure correttive per rimediare alle non conformità riscontrate, fatte salve altre misure supplementari eventualmente richieste dalle norme di sicurezza applicabili.
2. L’organizzazione oggetto del controllo stabilisce le misure correttive ritenute necessarie per correggere una mancata conformità, indicandone il calendario di attuazione.
3. L’autorità di vigilanza nazionale valuta le misure correttive e la loro attuazione stabilite dall’organizzazione oggetto del controllo e le accetta se risulta dalla valutazione che esse sono sufficienti a rimediare alle mancate conformità riscontrate.
4. L’organizzazione oggetto della verifica intraprende le misure correttive accettate dall’autorità di vigilanza nazionale. Queste misure correttive e il successivo processo di verifica sono portati a termine nel periodo di tempo accettato dall’autorità di vigilanza nazionale.
Storico versioni
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