Art. 7

Conformità o idoneità all’uso dei componenti

In vigore dal 26 ott 2007
Conformità o idoneità all’uso dei componenti 1.   Prima di rilasciare una dichiarazione CE di conformità o idoneità all’uso, di cui all’ del regolamento (CE) n. 552/2004, i produttori dei componenti dei sistemi di cui all’, paragrafo 2, valutano la conformità o l’idoneità all’uso di tali componenti, conformemente ai requisiti fissati nell’allegato III, parte A, del presente regolamento, fatto salvo il paragrafo 2. 2.   Le procedure di certificazione dell’aeronavigabilità conformi al regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), ove applicate ai componenti di bordo dei sistemi di cui all’, paragrafo 2, sono considerate procedure accettabili per la valutazione della conformità di tali componenti se comprendono la dimostrazione della conformità alle prescrizioni in materia di interoperabilità, di prestazioni e di sicurezza di cui al presente regolamento.
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