Art. 9
Requisiti aggiuntivi
In vigore dal 26 ott 2007
Requisiti aggiuntivi
1. I fornitori di servizi di navigazione aerea provvedono affinché tutto il personale interessato abbia una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni stabilite dal presente regolamento e sia adeguatamente formato per le mansioni che deve svolgere.
2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché il personale responsabile del funzionamento dell’IFPS che prende parte alla pianificazione dei voli abbia una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni stabilite dal presente regolamento e sia adeguatamente formato per le mansioni che deve svolgere.
3. I fornitori di servizi di navigazione aerea:
a)
elaborano e conservano manuali operativi che contengono le istruzioni e le informazioni necessarie per permettere al loro personale interessato di applicare le disposizioni del presente regolamento;
b)
provvedono affinché i manuali di cui alla lettera a) siano accessibili e continuamente aggiornati e affinché il loro aggiornamento e la loro distribuzione siano sottoposti a un’adeguata gestione della qualità e della configurazione della documentazione;
c)
assicurano che i metodi di lavoro e le procedure operative siano conformi al presente regolamento.
4. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che il servizio centralizzato di elaborazione e diffusione dei piani di volo:
a)
elabori e conservi manuali operativi che contengono le istruzioni e le informazioni necessarie per permettere al loro personale interessato di applicare le disposizioni del presente regolamento;
b)
provveda affinché i manuali di cui alla lettera a) siano accessibili e continuamente aggiornati e affinché il loro aggiornamento e la loro distribuzione siano sottoposti a un’adeguata gestione della qualità e della configurazione della documentazione;
c)
si assicuri che i metodi di lavoro e le procedure operative siano conformi al presente regolamento.
5. Gli operatori di cui all’, paragrafo 1, adottano i provvedimenti necessari affinché il personale responsabile del funzionamento delle apparecchiature radio abbia una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni stabilite dal presente regolamento e sia adeguatamente formato per le mansioni che deve svolgere.
6. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire la conformità al presente regolamento, compresa la pubblicazione di informazioni pertinenti nelle pubblicazioni nazionali di informazione aeronautica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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