Art. 8

Verifica dei sistemi

In vigore dal 26 ott 2007
Verifica dei sistemi 1.   I fornitori di servizi di navigazione aerea che possono dimostrare, o che hanno dimostrato, di rispettare le condizioni fissate nell’allegato IV effettuano una verifica dei sistemi di cui all’, paragrafo 2, conformemente ai requisiti fissati nell’allegato III, parte C. 2.   I fornitori di servizi di navigazione aerea che non possono dimostrare di rispettare le condizioni fissate nell’allegato IV affidano in appalto a un organismo notificato la verifica dei sistemi di cui all’, paragrafo 2. Tale verifica è effettuata in conformità con i requisiti di cui all’allegato III, parte D.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1265:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo