Art. 8
Verifica dei sistemi
In vigore dal 26 ott 2007
Verifica dei sistemi
1. I fornitori di servizi di navigazione aerea che possono dimostrare, o che hanno dimostrato, di rispettare le condizioni fissate nell’allegato IV effettuano una verifica dei sistemi di cui all’, paragrafo 2, conformemente ai requisiti fissati nell’allegato III, parte C.
2. I fornitori di servizi di navigazione aerea che non possono dimostrare di rispettare le condizioni fissate nell’allegato IV affidano in appalto a un organismo notificato la verifica dei sistemi di cui all’, paragrafo 2. Tale verifica è effettuata in conformità con i requisiti di cui all’allegato III, parte D.
Storico versioni
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