Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 26 ott 2007
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l’introduzione coordinata delle comunicazioni vocali bordo-terra basate su una spaziatura dei canali radio di 8,33 kHz.
2. Il presente regolamento si applica a tutti i sistemi di comunicazioni vocali bordo-terra basati su una canalizzazione di 8,33 kHz, nell’ambito della banda 117,975-137 MHz dedicata al servizio aeronautico di comunicazioni radio mobili, ai loro componenti e alle procedure correlate, nonché ai sistemi di elaborazione dei dati di volo utilizzati dagli enti di controllo del traffico aereo che forniscono servizi al traffico aereo generale, ai loro componenti e alle procedure correlate.
3. Il presente regolamento si applica a tutti i voli effettuati come traffico aereo generale al di sopra del livello di volo 195, all’interno dello spazio aereo della regione EUR dell’ICAO nel quale gli Stati membri sono responsabili della fornitura di servizi di traffico aereo conformemente al regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), ad eccezione dell’ che si applica anche al di sotto del livello di volo 195.
4. Ai sensi dell’, primo comma, del regolamento (CE) n. 730/2006 della Commissione (6), gli Stati membri possono concedere deroghe agli obblighi relativi alle dotazioni di bordo di cui al presente regolamento per i voli effettuati secondo le regole del volo a vista.
Storico versioni
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