Art. 3
Prescrizioni in materia di interoperabilità e di prestazioni
In vigore dal 26 ott 2007
Prescrizioni in materia di interoperabilità e di prestazioni
1. Fatto salvo l’, gli operatori provvedono affinché, entro il 15 marzo 2008, i loro aeromobili siano equipaggiati con apparecchiature radio con canalizzazione a 8,33 kHz.
2. In aggiunta alla compatibilità con la canalizzazione a 8,33 kHz, le apparecchiature di cui al paragrafo 1 sono in grado di sintonizzare i canali con spaziatura di 25 kHz e di operare in un ambiente in cui le frequenze della portante sono spostate.
3. I fornitori di servizi di navigazione aerea provvedono affinché, entro il 3 luglio 2008, tutte le frequenze VHF vocali assegnate a un servizio aeronautico siano convertite alla canalizzazione 8,33 kHz per i settori con un livello inferiore fissato al livello di volo 195 o al di sotto.
4. Il paragrafo 3 non si applica ai settori in cui è utilizzato un sistema di offset della portante di 25 kHz.
5. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che le assegnazioni di frequenze VHF appropriate siano comunicate ai fornitori di servizi di navigazione aerea.
6. I fornitori di servizi di navigazione aerea effettuano le assegnazioni di frequenze VHF di cui al paragrafo 5. Qualora, per circostanze eccezionali, non sia possibile conformarsi al paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione i motivi di tale impossibilità.
7. I fornitori di servizi di navigazione aerea provvedono affinché i sistemi di comunicazione vocale con canalizzazione 8,33 kHz siano conformi alle norme ICAO riportate nell’allegato I, paragrafo 1.
8. I fornitori di servizi di navigazione aerea provvedono affinché i loro sistemi di comunicazione vocale con canalizzazione 8,33 kHz permettano una comunicazione vocale accettabile dal punto di vista operativo tra controllori e piloti all’interno della copertura operativa specificata.
9. I fornitori di servizi di navigazione aerea provvedono affinché le prestazioni del componente trasmettitore/ricevitore di terra installato all’interno dei sistemi di comunicazione vocale con canalizzazione 8,33 kHz siano conformi alle norme ICAO specificate nell’allegato I, paragrafo 1, in relazione alla stabilità della frequenza, alla modulazione, alla sensibilità, alla larghezza di banda equivalente accettabile e al livello di reiezione del canale adiacente.
10. Gli operatori provvedono affinché le prestazioni dei sistemi di comunicazione vocale con canalizzazione 8,33 kHz installati a bordo dei loro aeromobili in applicazione del paragrafo 1 siano conformi alle norme ICAO riportate nell’allegato I, paragrafo 2.
11. Il documento dell’Organizzazione europea delle apparecchiature dell’aviazione civile (European Organisation for Civil Aviation Equipment — Eurocae) di cui all’allegato I, paragrafo 3, è considerato una prova di conformità sufficiente in relazione ai requisiti di stabilità della frequenza, modulazione, sensibilità, larghezza di banda equivalente accettabile e livello di reiezione del canale adiacente contenuti nelle norme ICAO specificate nell’allegato I, paragrafo 2.
12. I fornitori di servizi di navigazione aerea, nell’ambito dei loro sistemi di trattamento dei dati di volo, attuano le procedure di notifica e di coordinamento iniziale di cui al regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione (8) nel modo seguente:
a)
le informazioni relative alla canalizzazione 8,33 kHz di un volo sono trasmesse da un ente ATC all’altro;
b)
le informazioni relative alla canalizzazione 8,33 kHz di un volo sono messe a disposizione presso la posizione operativa pertinente;
c)
il controllore ha la possibilità di modificare le informazioni relative alla canalizzazione 8,33 kHz di un volo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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