Art. 5

Aeromobili di Stato

In vigore dal 26 ott 2007
Aeromobili di Stato 1.   Gli Stati membri assicurano che gli aeromobili di Stato di tipo trasporto siano equipaggiati con apparecchiature radio compatibili con la canalizzazione 8,33 kHz entro e non oltre il 3 luglio 2008. 2.   Fatte salve le procedure nazionali per la trasmissione delle informazioni sugli aeromobili di Stato, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 3 gennaio 2008, l’elenco degli aeromobili di Stato di tipo trasporto che non saranno equipaggiati con apparecchiature radio con canalizzazione 8,33 kHz conformemente al paragrafo 1, a causa: a) del ritiro dal servizio operativo entro il 31 dicembre 2010; b) di vincoli derivanti dal contratto di acquisto. Ove vincoli derivanti dai contratti di acquisto impediscano di rispettare il disposto del paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 3 gennaio 2008, la data alla quale gli aeromobili relativi saranno attrezzati con apparecchiature radio con spaziatura dei canali di 8,33 khz. Tale data non può essere successiva al 31 dicembre 2012. 3.   Gli Stati membri assicurano che gli aeromobili di Stato non destinati al trasporto siano equipaggiati con apparecchiature radio compatibili con la canalizzazione 8,33 kHz entro e non oltre il 31 dicembre 2009. 4.   Fatte salve le procedure nazionali per la trasmissione delle informazioni sugli aeromobili di Stato, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 giugno 2009, l’elenco degli aeromobili di Stato non destinati al trasporto che non saranno equipaggiati con apparecchiature radio con canalizzazione 8,33 kHz conformemente al paragrafo 3, a causa: a) di vincoli ineludibili di natura tecnica o di bilancio; b) di ritiro dal servizio operativo entro il 31 dicembre 2010; c) di vincoli derivanti dal contratto di acquisto. Ove vincoli derivanti dai contratti di acquisto impediscano di rispettare il disposto del paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 30 giugno 2009, la data alla quale gli aeromobili relativi saranno attrezzati con apparecchiature radio con spaziatura dei canali di 8,33 khz. Tale data non può essere successiva al 31 dicembre 2015. 5.   I fornitori di servizi del traffico aereo assicurano che gli aeromobili di Stato non dotati di apparecchiature radio con canalizzazione 8,33 kHz possano ricevere assistenza al volo, a condizione che possano essere gestiti in sicurezza entro i limiti della capacità del sistema di gestione del traffico aereo su frequenze UHF oppure su frequenze VHF con canalizzazione 25 kHz. 6.   Gli Stati membri pubblicano le procedure per la gestione degli aeromobili di Stato privi di apparecchiature radio con canalizzazione 8,33 kHz nelle pubblicazioni nazionali di informazione aeronautica. 7.   I fornitori di servizi del traffico aereo comunicano ogni anno allo Stato membro che li ha designati i loro piani per la gestione degli aeromobili di Stato privi di apparecchiature radio con canalizzazione 8,33 kHz, stabiliti tenendo conto dei limiti di capacità collegati alle procedure di cui al paragrafo 6.
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