Art. 6

Norme di sicurezza

In vigore dal 26 ott 2007
Norme di sicurezza Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che qualsiasi modifica dei sistemi di cui all’, paragrafo 2, ovvero l’introduzione di nuovi sistemi, siano precedute da una valutazione di sicurezza che comprenda l’individuazione dei pericoli e la valutazione e la riduzione dei rischi, eseguita dalle parti interessate. Durante detta valutazione di sicurezza sono considerati requisiti di sicurezza minimi quelli specificati nell’allegato II.
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