Art. 33

Modalità di applicazione

In vigore dal 22 ott 2007
Modalità di applicazione 1.   In deroga alle disposizioni di cui all’ gli Stati membri possono consentire alle navi da pesca che battono la loro bandiera di avviare ed esercitare attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO senza un osservatore assegnato alle condizioni stabilite dalla presente sezione. 2.   Le navi possono svolgere attività di pesca senza un osservatore ai sensi del paragrafo 1 a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti: a) siano installate a bordo le attrezzature tecniche necessarie per l’invio elettronico dei rapporti degli osservatori e dei resoconti sulle catture; b) il funzionamento delle attrezzature tecniche di cui alla lettera a) sia stato verificato e ritenuto affidabile al 100 % con il segretariato della NAFO e con le navi di ispezione operanti nella zona di regolamentazione NAFO; e c) i rapporti SCP siano trasmessi con frequenza oraria.
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Modalità di applicazione (Art. 33 Regolamento (UE) 2007/1386) — Testo vigente | Portale Normativo