Art. 31

Costi

In vigore dal 22 ott 2007
Costi Tutti i costi generati dalle attività degli osservatori ai sensi della presente sezione sono a carico degli Stati membri. Gli Stati membri possono imputare in tutto o in parte questi costi agli armatori delle loro navi.
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Costi (Art. 31 Regolamento (UE) 2007/1386) — Testo vigente | Portale Normativo