Art. 31
Costi
In vigore dal 22 ott 2007
Costi
Tutti i costi generati dalle attività degli osservatori ai sensi della presente sezione sono a carico degli Stati membri. Gli Stati membri possono imputare in tutto o in parte questi costi agli armatori delle loro navi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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