Art. 31 · Costi

Art. 31

Costi

In vigore dal 22 ott 2007
Costi Tutti i costi generati dalle attività degli osservatori ai sensi della presente sezione sono a carico degli Stati membri. Gli Stati membri possono imputare in tutto o in parte questi costi agli armatori delle loro navi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1386:oj#art-31