Art. 30

Obblighi del comandante della nave

In vigore dal 22 ott 2007
Obblighi del comandante della nave 1.   I comandanti dei pescherecci comunitari accolgono gli osservatori loro assegnati e collaborano nell’esercizio delle loro funzioni per tutto il tempo della loro permanenza a bordo. 2.   Il comandante di una nave designata per accogliere a bordo un osservatore prende tutte le disposizioni del caso per agevolare l’arrivo e la partenza dell’osservatore. Durante la sua permanenza a bordo, l’osservatore dispone di un alloggio e di condizioni di lavoro adeguate. 3.   Per facilitare l’espletamento dei suoi compiti, il comandante della nave consente all’osservatore di avere accesso ai documenti di bordo (giornale di pesca, registro di produzione, piano di capacità e piano di stivaggio) e alle diverse parti del peschereccio, nonché, su richiesta, alle catture destinate ad essere conservate e a quelle destinate ad essere rigettate in mare. 4.   Il comandante è informato in tempo utile in merito alla data e al luogo in cui deve accogliere l’osservatore, nonché in merito alla durata probabile del periodo di osservazione. 5.   Il comandante della nave sottoposta a osservazione può, su richiesta, ottenere una copia del rapporto dell’osservatore di cui all’, paragrafo 1.
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