Art. 28
Rapporto degli osservatori
In vigore dal 22 ott 2007
Rapporto degli osservatori
1. Gli osservatori trasmettono un rapporto alla Commissione e alle autorità competenti dello Stato membro che li ha designati, entro 20 giorni dal termine di ciascuna bordata. Quando il mandato di un osservatore si conclude prima del termine della bordata, il rapporto relativo al periodo di assegnazione deve essere presentato alla Commissione e alle autorità competenti dello Stato membro interessato nei 20 giorni che seguono la fine di tale periodo. Il rapporto deve riassumere i principali accertamenti effettuati dall’osservatore ed essere inviato alla Commissione, che a sua volta lo trasmette al segretariato della NAFO.
2. In caso di presunta infrazione grave, gli osservatori comunicano ogni elemento di prova entro un termine di 24 ore. Il rapporto deve essere trasmesso a una nave di ispezione della NAFO nella zona di regolamentazione NAFO, che riferirà in merito alla presunta infrazione al segretario esecutivo della NAFO. Per comunicare con una nave di ispezione, gli osservatori si servono di un codice prestabilito.
Storico versioni
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