Art. 26
Controllo delle catture
In vigore dal 22 ott 2007
Controllo delle catture
1. Gli osservatori:
a)
osservano e stimano le catture effettuate in ciascuna cala (luogo, profondità, durata dell’immersione dell’attrezzo);
b)
identificano la composizione delle catture;
c)
sorvegliano i rigetti in mare, le catture accessorie e le catture di pesci sottotaglia;
d)
verificano i dati registrati nel giornale di pesca e nel registro di produzione; la verifica del registro di produzione deve essere effettuata utilizzando il fattore di conversione adottato dal comandante;
e)
verificano i rapporti sulle catture.
2. Nel procedere al controllo dei rigetti in mare, delle catture accessorie e delle catture di pesci sottotaglia ai sensi del paragrafo 1, lettera c), gli osservatori raccolgono i dati sui rigetti e sui pesci sottotaglia conservati a bordo attenendosi, ove possibile, al seguente schema di campionamento:
a)
per ciascuna cala deve essere effettuata una stima in peso delle catture totali, suddivise per specie, nonché una stima in peso dei rigetti in mare, suddivisi per specie;
b)
una cala su dieci deve essere oggetto di un campionamento dettagliato per specie che consenta di rilevare, oltre al peso del campione misurato, anche il numero di esemplari per taglia che costituiscono rispettivamente la parte di catture destinata ad essere sbarcata e la parte dei rigetti;
c)
ad ogni spostamento del luogo di pesca ai sensi degli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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