Art. 29
Precauzioni
In vigore dal 22 ott 2007
Precauzioni
1. Gli osservatori adottano tutte le disposizioni necessarie affinché la loro presenza a bordo dei pescherecci non ostacoli né interferisca con il buon funzionamento della nave, incluse le attività di pesca.
2. Gli osservatori rispettano i beni e le attrezzature che si trovano a bordo delle navi, nonché la riservatezza di tutti i documenti che appartengono alle navi suddette.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1386:oj#art-29