Art. 29

Precauzioni

In vigore dal 22 ott 2007
Precauzioni 1.   Gli osservatori adottano tutte le disposizioni necessarie affinché la loro presenza a bordo dei pescherecci non ostacoli né interferisca con il buon funzionamento della nave, incluse le attività di pesca. 2.   Gli osservatori rispettano i beni e le attrezzature che si trovano a bordo delle navi, nonché la riservatezza di tutti i documenti che appartengono alle navi suddette.
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Precauzioni (Art. 29 Regolamento (UE) 2007/1386) — Testo vigente | Portale Normativo