Art. 32

Seguito

In vigore dal 22 ott 2007
Seguito 1.   Le autorità competenti degli Stati membri che ricevono il rapporto dell’osservatore conformemente all’ ne valutano il contenuto e le conclusioni. 2.   Qualora il rapporto indichi che la nave sottoposta a osservazione si sia dedicata a pratiche di pesca contrarie a quanto previsto dalle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, le autorità di cui al paragrafo 1 adottano le misure necessarie per avviare un’indagine e impedire il ripetersi di tali pratiche.
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Seguito (Art. 32 Regolamento (UE) 2007/1386) — Testo vigente | Portale Normativo